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Superbonus 2025 al 65%: a chi spetta
Archiviata la percentuale del 70% per il 2024, dal primo gennaio 2025 il Superbonus è riconosciuto nella misura del 65% e soltanto a:
condomini;
persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari;
Onlus;
ADV;
APS.
La Legge di Bilancio 2025 stabilisce, inoltre, che la detrazione del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Il Superbonus 110%, così come lo abbiamo conosciuto finora, continuerà a essere in vigore solo nelle zone colpite dai terremoti, con il nome di Superbonus rafforzato.
In cosa consiste la detrazione del Superbonus?
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 da ripartire:
in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021;
in 4 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022;
in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024.
Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.
L’opzione è irrevocabile ed è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Per le spese sostenute nel 2023 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
La maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso
Superbonus 2025, cessione del credito e sconto in fattura
Attualmente quando parliamo di cessione del credito e dello sconto in fattura ci salta in mente l’art. 121 del D.L. 34/2020 nella sua originaria stesura e senza limitazioni.
Ma nello scenario odierno l’art. 121 del D.L. 34/2020, riguardante gli interventi riferiti all’art. 119 dello stesso decreto, si trova a dover rispettare delle limitazioni imposte in primis dal D.L. 11/2023 e dal D.L. 39/2024, i quali come sappiamo hanno portato ad un blocco sostanziale della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Difatti, è possibile usufruire dell’opzioni sopraindicate a condizione che entro la data di entrata in vigore del D.L.11/2023 siano state presentate la delibera assembleare, CILAS e che alla data del 30 marzo 2024 risulti l’effettivo avvio dei lavori con pagamento di spese comprovate da fatture.
In caso non siano state rispettate le dovute scadenze non sarà più possibile procedere con le opzioni previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020, ma si potrà fruire dell’agevolazione in maniera diretta.
Qui trovi maggiori approfondimenti sulla cessione del credito
Superbonus 2025 al 65%: interventi ammessi
Interventi trainanti
Il Superbonus potrà essere chiesto nel 2025 per per le seguenti tipologie di interventi (cosiddetti “trainanti”):
isolamento termico;
sostituzione degli impianti;
interventi antisismici.
Interventi trainati
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (“trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti:
di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi trainati, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, precedentemente elencati:
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici (indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del D.P.R. n. 412/1993) o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Superbonus 2025 per efficientamento energetico
Ricordiamo, in estrema sintesi, che è necessario effettuare almeno uno degli interventi considerati “trainanti”, cioè principali. Solo in presenza di uno o più di tali interventi è possibile includere nell’agevolazione anche interventi “trainati”, ossia considerati “secondari”.
Per fruire del SuperEcoBonus l’intervento “trainante” (anche unitamente a taluno degli interventi “trainati”) deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono i seguenti:
interventi di isolamento termico degli involucri edilizi con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e gli interventi per la coibentazione del tetto;
La detrazione per questi interventi non può essere superiore a:
50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari; la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
La detrazione per questi interventi non può essere superiore a:
20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.
La detrazione per questi interventi è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad 30mila euro.
Sono interventi di riqualificazione energetica “trainati” (che possono fruire del Super-EcoBonus solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”):
Tutti gli interventi di efficientamento energetico
L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. La detrazione spetta per importo non superiore ad 48mila euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. In caso di interventi di recupero edilizio il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
L’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui sopra; la detrazione spetta per un importo non superiore ad 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione per questi interventi non può essere superiore a 2.000 euro (per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno), 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine, 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine).
Superbonus 2025 per riduzione rischio sismico
Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono interventi sempre “trainanti” che possono pertanto fruire del Superbonus senza dover essere abbinati ad altri interventi.
Il SuperSismaBonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riduzione del rischio sismico nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Gli interventi vanno realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3; dall’intervento deve derivare una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore.
La detrazione del 65% si applica su un ammontare massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.
Superbonus 2025 per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Possono essere agevolati con il Superbonus 65% anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per
le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si tratta di un “intervento trainato”: per poter usufruire del SuperBonus, è, infatti, necessario abbinare l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche ad almeno uno degli “interventi trainanti” di efficientamento energetico ovvero di riduzione del rischio sismico.
Superbonus 2025 al 65%: spesa massima
| Intervento | spesa massima |
| 1) Isolamento termico (Intervento trainante) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda realizzati su edifici residenziali unifamiliari, sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio o su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà o su unità immobiliari residenziali site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. | 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. |
| 2) Impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria – Parti comuni (Intervento trainante) Interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali in condominio o composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. | 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
| 3) Impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione – Edifici unifamiliari e plurifamiliari (Intervento trainante) Interventi sugli edifici residenziali unifamiliari o sulle unità immobiliari residenziali site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017). | 30.000 euro |
| 4) Efficientamento energetico (Intervento trainato) Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi 1), 2) o 3) e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
| 5) Efficientamento energetico (Intervento trainato) Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
| 6) Interventi antisismici (Intervento trainante) Interventi antisismici (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90% | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
| 7) Eliminazione delle barriere architettoniche (Intervento trainato) Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (articolo 16-bis, comma 1, lett. e, del Tuir) | 96.000 euro |
| 8) Eliminazione di barriere architettoniche (Intervento trainato) Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter del Dl 34/2020), per i quali è prevista, solo per l’anno 2022, una detrazione d’imposta del 75% | · 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti · 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari · 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
| 9) Installazione di impianti solari fotovoltaici (Intervento trainato) connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. Come da parere fornito dal Ministero dello sviluppo economico, il limite di spesa di 48.000 euro non è cumulativo ma va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo in essi integrati. | 48.000 euro* e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.P.R. n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale |
| 10) Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (Intervento trainato) | 48.000 euro* e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo |
| 11) Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in edifici unifamiliari o per l’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati (Intervento trainato) | 2.000 euro |
| 12) Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero massimo di otto colonnine, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati (Intervento trainato) | 1.500 euro |
| 13) Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero superiore a otto colonnine a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati (Intervento trainato) fonte: biblus.acca | 1.200 euro |

